Articolo 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con

la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'Autorità

giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente

lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa

prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il

tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro

della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria,

che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro

ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi

noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre

manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce

provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.



Ci capita spesso di navigare in internet per capirne di più su un argomento, un personaggio, un avvenimento. Esercitiamo il nostro diritto ad essere informati. 
Ciò è possibile perché l’altra faccia della medaglia è il diritto di informare, riconosciuto ad ognuna, ognuno di noi, quindi ad un numero enorme di esseri umani, che si esprimono tutti i giorni attraverso i social network. Ci sono anche persone che informano per mestiere: in giornali, tv, altri mezzi di comunicazione. 
C’è una linea sottile che lega il diritto ad essere informati a quello di informare: la verità!
Se leggo un periodico, vedo un telegiornale o clicco su un sito, mi aspetto di avere esposizioni attendibili. Però, in buona o mala fede, ci possono essere propinate notizie false o alterate. Sulla politica troviamo cronache contrastanti, se non opposte, come facciamo a riconoscere le frottole?
Potremmo avvalerci di più fonti di informazione, ma ancora meglio accedere ai fatti e agli atti, se è possibile. Quindi sfogliare più quotidiani, guardare più notiziari, visitare più pagine web. E per il loro tramite, o con altri strumenti legali, arrivare ai fatti e agli atti. Se ci interessa il crollo di una palazzina avvenuto nella nostra città, potremmo andare sul posto per appurare direttamente l’accaduto; se vi è collegato un documento, un permesso, potremmo scorrerlo per intero, senza accontentarci della mediazione divulgativa. 
A volte ci viene propinato un ibrido, che contiene la narrazione di una vicenda e contemporaneamente una sua interpretazione. Dovremmo tenere separati i due procedimenti, altrimenti l’autenticità che ne deriverebbe sarebbe claudicante. Inoltre la notizia, pur essendo fondata, può essere manipolata con diverse strategie. Si può enfatizzare: mettendola in prima pagina o con il titolo a otto colonne o inserendo una istantanea enorme che la riguarda; si può invece minimizzare: con un trafiletto in un angolo, senza foto. 
Allora, ragazze, ragazzi, informarsi è un diritto! Può essere esercitato in modo proficuo optando per una pluralità di fonti, andando ai fatti e agli atti, distinguendoli dalle opinioni di chi parla o scrive! E anche informare lo è! Se vogliamo farlo, basta capovolgere i principi appena sintetizzati e aggiungere l’onestà intellettuale. Sì, perché le persone integre e libere nel modo dell’informazione, non sono molte. Buona fortuna!